Servizi / L'esperto risponde
Terreno in eredità
Divisione dei beni
Mia moglie, - ultima di cinque figli, ebbe a ricevere dal padre, noto imprenditore agricolo, con atto di Donazione, unitamente ai fratelli, la nuda proprietà dell’intero patrimonio costituito da diversi fondi rustici per complessivi Ha.55.09.98-.
Orbene alla morte del Padre, i fratelli approfittando del momento di sconforto, dello stato confusionale e di scoramento nel quale mia moglie si era venuta a trovare, insieme alla Madre, ed alla sorella, ebbero ad assumere atteggiamento ingannevole e fraudolento dapprima nei confronti della madre, facendogli firmare atto di rinuncia dell’asse ereditario, segnatamente all’usufrutto in favore dei cinque figli; successivamente ebbero a pretendere che mia moglie e la sorella “regalassero” per un prezzo irrisorio (due milioni di vecchie lire), mediante atto di cessione dei Diritti Successori dell’Az. Agricola del padre, tutti i beni strumentali, di ingente valore, rappresentati da mezzi agricoli, trattori, su gomma e cingolati, camion,e rimorchi.
Per ultimo, a completamento delle azioni svolte dai fratelli nei confronti di mia moglie, a dir poco moralmente “deprecabili”,”ingannevoli” e “fraudolenti” ancorchè effettuate tra “fratelli”, pretesero la stipula di un contratto di affitto dei suddetti fondi rustici in favore dei fratelli che nel frattempo si erano costituiti in Az Agricola Soc. Semplice accampando come motivazione la possibilità di poter beneficiare di finanziamenti agevolativi e di sostegno per le politiche agricole, riconoscendo un canone esiguo (6/mila euro per ciascuno delle sorelle per una estensione complessiva di agrumeti pari ad Ha22.00.00), argomentando che l’esiguità delle somme riconosciute per i due/quinti di pertinenza, serviva a contribuire in parti equanime tra i cinque figli al mantenimento della propria Madre.
Le affermazioni sugli atteggiamenti ingannevoli perpetrati dai fratelli trova ulteriore fondamento all’art. 3 del contratto di locazione registrato e sottoscritto in assenza delle associazioni di categoria, in data 13/5/1999 da mia moglie e dalla sorella, allorquando ignara sulla reale durata del contratto di affitto venne indicato al predetto articolo “l’affitto decorrerà dal 13 Maggio 1999 per concludersi improrogabilmente il 30 Giugno 2009”, assicurandola, che alla scadenza stabilita, avrebbero rilasciato senza ulteriori indugi o comunicazioni, la quota ideale di propria spettanza,(trattandosi di proprietà indivisa), essendo i rapporti regolati dal giuramento e dall’impegno morale tra fratelli,oltre che formale, che vanno al di là di qualsiasi aspetto giuridico, e non viceversa come potrebbe essere tra persone estranee.
Oggi al di là del fatto che è pendente una causa dinanzi la sezione specializzata agraria, promossa dai fratelli nei confronti solo di mia moglie, ai sensi della ex L.203 (durata minima 15anni), in quanto la sorella per motivi personali è d’accordo a che i fratelli continuino la conduzione dei terreni; ed un’altra è stata promossa da mia moglie per la divisione del patrimonio (trattandosi di quote indivise); - che gli stessi continuano a percepire i contributi da parte dell’Agea per la Domanda Unica, e per un PSR (FEASR – misura 214 -2007/2013-), avendo nel frattempo di loro iniziativa senza alcun consenso o dichiarazione liberatoria da parte di mia moglie, variato la coltivazione degli agrumeti da “convenzionale” a “biologica”, sulla base del solo contratto di conduzione dei fondi che porta comunque come scadenza improrogabile 30/06/2009.
La mia Domanda è : - Alla luce di quanto riferito, Chiedo all’Esperto, se vi è una qualche possibilità che il Tribunale Sez Specializzata Agraria, rigetti la richiesta promossa dai “fratelli” costituiti sotto forma di Az Agr Soc semplice, la validità del contratto ai sensi ex L.203 (durata minima 15anni); ed inoltre se l’Ente erogatore (AGEA) opera correttamente nell’elargizione dei contributi, attesa la durata indicata nel contratto, ed in assenza di consenso scritto o lettera liberatoria da parte di mia moglie?
Ribadisco trattandosi di proprietà indivisa ed in assenza da parte loro di una sentenza che attesti la durata del contratto durata minima (15 anni -30/06/2014) o cosa ancor più grave in assenza di disdetta da effettuarsi un anno prima della scadenza da parte di mia moglie, a loro dire, il contratto di locazione, si sia rinnovato automaticamente per ulteriori 15anni portando la scadenza al 30/Giugno/2024.
Come suol dirsi oltre il danno la beffa, non tenendo conto del vile escamotage perpetrato in danno di mia moglie.
E’ difficile rispondere non conoscendo quale sia stata la linea difensiva assunta in causa dagli avvocati della moglie del lettore.
E’ difatti possibile che le circostanze indicate in quesito siano state proposte anche al giudice al fine di richiedere la nullità o annullabilità del contratto (ed eventualmente degli altri atti indicati) per incapacità (art. 1425 cod. civ.) o (com’è forse più probabile) per vizi del consenso ( errore, dolo, violenza) ai sensi degli artt. 1427 e ss. Cod. civ.
Se questa è stata la linea seguita, l’esito dipenderà dalle prove prodotte (documenti e testimoni) e sarà favorevole se verrà dimostrata l’esistenza di raggiri o altri fatti e comportamenti che abbiano inciso sulla libera volontà e sulle determinazioni dell’interessata.
Se invece la controversia è stata impostata in termini esclusivamente agricoli (ma non dovrebbe essere così), cioè senza mettere in discussione la validità del contratto in quanto espressione della volontà delle parti,, temo che, purtroppo, l’esito sia scontato, dal momento che la validità dei patti in deroga presuppone l’assistenza di entrambe le parti contraenti ad opera delle rispettive associazioni, e, in mancanza, il rapporto resta soggetto alla disciplina legale di cui alla legge n. 203/1982, che prevede una durata del rapporto di anni quindici e il rinnovo automatico in mancanza di regolare disdetta (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) almeno un anno prima della scadenza.
Per quanto invece riguarda i contributi AGEA ritengo che questi siano stati regolarmente corrisposti dal momento che i contributi stessi competono al produttore agricolo, quindi, nella fattispecie, alla società coltivatrice.
In ogni caso non va nemmeno dimenticato che, a quanto si evince dal quesito, gli immobili interessati sono ancora di proprietà comune, sicché ogni comproprietario può agire (e in particolare rilasciare dichiarazioni) per l’intera proprietà in assenza di opposizione degli altri comproprietari.
Anche per queste ultime considerazioni è comunque opportuno che proceda la causa di divisione dei beni.
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