mercoledì, 23 maggio 2012
RSS Agricoltura24Seguici su Twitter

Servizi / L'esperto risponde

08 febbraio 2012

Proprietà di un terreno

Esistenza giuridica del vincolo contrattuale

Leggevo in merito alla legge 203/82 art. 50 e scopro di avere un “problema”. Approfittando del fatto che prestate consulenza, spero di ricevere vostro graditissimo aiuto e chiarimento. Mio padre, deceduto nel 1999, era proprietario di un terreno agricolo e in quest’ultimo ad un suo conoscente aveva concesso amichevolmente e senza compenso, di poter tagliare l’erba ed usarla come foraggio per le sue bestie. Dopo la morte di mio padre, costui oltre a tagliare l’erba seminava patate ed ogni tanto, manifestava la sua “riconoscenza” con qualche chilo di patate o 10 uova e cosi via. Dopo un po’ di tempo ci è stato recapitato tramite la Confagricoltura, per conto di un loro associato, un compenso di circa 10€ annui a titolo di locazione, contratto che a noi non risulta essere stato mai stipulato. Nel 2008, diventato edificabile il terreno, ho inviato una raccomandata a questo signore con la quale davo almeno sei mesi di tempo per raccogliere l’eventuale seminato e lo invitavo a non adoperarsi con altre eventuali semine o quant’altro. Mi risponde tramite la Confagricoltura che devo risarcire circa 4,20 € al mq. affinchè lui lasci libero il mio terreno. Domanda: · noi non abbiamo mai stipulato nessun contratto · mia madre (ereditaria del terreno) ha incassato quei pochi euro che nel corso degli anni ha inviato (si riteneva che fosse il contro valore delle uova o delle patate) come posso chiarire questa “sgradevole” vicenda di “avidità” o furbizia di costui?



La fattispecie, per come sottoposta, non sembra evidenziare i connotati tipici della previsione di cui all’art. 50 della L. 203 / 1982. Come espressamente indicato nella norma in riferimento, infatti, i diritti connessi a detta previsione sono riferiti e riferibili sotto il profilo soggettivo unicamente in favore del conduttore, del concessionario o del mezzadro che detengano il fondo. Pur considerando che per la costituzione di un contratto di affitto di fondo rustico non è prevista a pena di nullità la forma scritta, l’esistenza giuridica del vincolo contrattuale deve essere comunque provata sin dal momento genetico della sua costituzione, anche avuto riguardo ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi costitutivi. Da quanto riferito, invero, pare potersi dire come certo che il fondo venne concesso dal padre del nostro lettore amichevolmente e senza determinazione di alcun compenso in cambio e quindi per mero spirito di liberalità. La condotta apparentemente modificativa del rapporto così costituito, posta surrettiziamente in essere dall’utilizzatore del fondo, non può in alcun modo assurgere ad elemento modificativo, in quanto unilateralmente posta in essere e senza alterazione della prioritaria volontà per come manifestata dalle parti. In senso contrario non appare potersi argomentare avuto riguardo alla mera dazione di modesti quantitativi di beni agricoli né, tantomeno, lo specioso tentativo di precostituire ad arte inesistenti elementi di valutazione quali, da ultimo, la spontanea corresponsione di una simbolica somma di denaro.


Risposta a cura di: Fabio Giuseppe Lucchesi

TAG: normativa, terreni agricoli


Stampastampa
Aggiungi ai Preferiti o condividiAggiungi ai preferiti o condividi


Non hai trovato quello che cercavi? Scrivi a:
redazione.agricoltura24@ilsole24ore.com

RICERCA PER ARGOMENTO

PRODOTTI

Il prodotto del mese

RISULTATI PRODUTTIVI PIONEER NAST 2011

RISULTATI PRODUTTIVI PIONEER NAST 2011 di Pioneer Hi-Bred Italia

Le pubblicazioni che seguono raccolgono i risultati produttivi più significativi delle oltre 2000 prove Pioneer NAST 2011 su mais e...

Catalogo Completo


 
 
© Il Sole 24 ORE S.p.A. | Sede Legale in Milano, Via Monte Rosa, 91 - Sede Operativa: Via Carlo Pisacane, 1 - Pero (MI) | Partita Iva - Codice Fiscale 00777910159 | Dati societari