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News / Normativa

11 settembre 2009

PIANO CASA&AGRICOLTURA - Piemonte

Per la casa nei campi valgono le stesse volumetrie delle città

PIANO CASA&AGRICOLTURA - Piemonte

TAG:
fabbricati, normativa, politica agricola




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Il Piano casa del Piemonte riguarda anche gli agricoltori, che possono applicare per le loro esigenze abitative gli ampliamenti previsti. La legge, valida fino al 31 dicembre 2011, è stata approvata dal consiglio regionale a metà luglio, con 60 giorni di tempo ai singoli Comuni per recepirla; alcuni aspetti contenuti nel Piano nazionale e in quello regionale erano comunque già previsti da strumenti urbanistici degli enti locali subalpini.

Per gli operatori del comparto primario, l’aspetto più rilevante della norma (che non prevede comunque indicazioni per i fabbricati strumentali agricoli) è l’equiparazione degli edifici a uso abitativo: «Per unità edilizie – si legge nel testo della norma – si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali a uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali, quando persone fisiche (…) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo».

Ecco quindi che anche gli agricoltori possono ampliare l’abitazione: la regola generale, per il Piano casa piemontese, è quella di un incremento fino al 20% dell’esistente oppure di un’ulteriore volumetria fino al 35% dell’edificio in caso di abbattimento e ricostruzione. La condizione è un miglioramento delle performance energetiche del fabbricato. E nei Comuni che già prevedono la possibilità di ampliamento del 20% per esigenze funzionali o di sicurezza, si può aggiungere l’ulteriore 20% di questo Piano casa, purché si rispettino le norme in esso contenute; nel caso non si sia ancora sfruttato il precedente 20%, si può quindi utilizzare un doppio «bonus». Il tutto è accompagnato da uno snellimento delle procedure, che possono passare attraverso Dia (denuncia di inizio attività) con eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti entro 30 giorni.

Gli interventi non possono essere effettuati nei centri storici, né per nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici – civili o di architettura rurale – di valore storico-artistico o ambientale o documentario, oltre ai Parchi nazionali e nelle aree protette.



Fabrizio Brignone
Redazione Agrisole




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