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FISCO. Energia da biogas esente da accise
La produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas è esente dall’imposta
Quello del trattamento fiscale dell’energia elettrica, con specifico riguardo alle accise, è un argomento finora poco trattato. Se infatti si è spesso dibattuto sulla rilevanza tributaria degli impianti di produzione energetica, con criteri di imposizione che ricalcano sostanzialmente quelli a cui sono soggette le altre attività che identificano l’azienda (agricola o industriale), in pochi si sono occupati delle accise applicabili ai prodotti energetici.
Giova a questo punto aprire una breve parentesi per spiegare che le accise sono particolari tributi che gravano sui vari prodotti energetici (carburanti liquidi e gassosi, combustibili, energia elettrica) ogni volta che questi vengono immessi al consumo. Come ha sottolineato Giorgio de Luca, dell’Agenzia delle Dogane di Cremona-Brescia, tutto parte dal Testo unico sulle accise, approvato con il Dlgs n. 504/95, che stabilisce i limiti secondo i quali la produzione di energia elettrica può essere o meno soggetta all’imposta. Le disposizioni contenute nell’art. 52 del testo unico stabiliscono che l’accisa si applica agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza superiore a 20 KW, quando l’energia non viene prevalentemente consumata dal produttore ovvero quando viene ceduta ad altri utenti. Non rientrando fra le ipotesi di esenzione, come l’autoproduzione o la cessione in blocco alla rete, il produttore deve chiedere la cosiddetta licenza fiscale, che oltre ad abilitare all’esercizio dell’attività di produzione di energia, comporta anche il pagamento dell’accisa.
Gli adempimenti documentali correlati all’apertura di un impianto di produzione energetica sono stati esaminati da Luigi Frascoli, sempre dell’Agenzia delle Dogane di CremonaBrescia, sia dal punto di vista delle procedure per la prima iscrizione, sia come obblighi di versamento dell’accisa, che si concretizza in una serie di versamenti mensili a titolo di acconto a cui fa seguito il pagamento del saldo annuale. Particolarmente significativa, anche in relazione alla vocazione del territorio, è stata la precisazione che la produzione di energia elettrica derivante da impianti di trasformazione alimentati a biogas è completamente esente dall’imposta: è prevista la sola denuncia di esercizio dell’impianto, al fine di censire gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.
Un caso particolare riguarda la filiera dell’olio vegetale puro che, se utilizzato per produrre energia elettrica direttamente consumata in azienda o ceduta in blocco al gestore elettrico, non ha rilevanza ai fini delle accise. Se, però, l’impianto è in grado di recuperare il calore in eccesso per riscaldamento o teleriscaldamento, la quota di energia utilizzata per tali fini viene assoggettata all’imposta, applicando l’accisa prevista per l’olio combustibile da riscaldamento, per la quantità equivalente, determinata sulla base del potere calorifico.
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