venerdì, 10 febbraio 2012
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Così funziona in agricoltura il “nuovo Redditometro”

L’accertamento in base alla capacità contributiva non risparmia certo gli agricoltori

Così funziona in agricoltura il “nuovo Redditometro”

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attivita agricole, contributi, normativa, politica agricola




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L’accertamento in base alla capacità contributiva, cosiddetto redditometro, non risparmia certo gli agricoltori. Anzi i contribuenti che operano in agricoltura sono generalmente quelli più accertati in modo sintetico in quanto le proprie dichiarazioni dei redditi, imperniate sui redditi catastali, sono spesso apparentemente incongruenti con il tenore di vita dell’agricoltore o peggio ancora con i propri investimenti.

Come è noto in base alla normativa (articolo 38, Dpr n. 600/73) in presenza di acquisti patrimoniali la spesa viene imputata in quote costanti nell’esercizio dell’acquisto e nei quattro precedenti. Ad esempio se un agricoltore nell’anno 2010 ha acquistato un terreno agricolo al prezzo di un milione di euro, facendo un mutuo per 500mila euro, scatta la presunzione di reddito pari a 100mila euro per gli anni dal 2006 al 2010.

L’agricoltore deve anche dimostrare che il reddito conseguito è corrispondente al proprio tenore di vita.

Il redditometro
Ci sono alcuni beni che sono indici di capacità contributiva in quanto misurano il tenore di vita; essi sono:
– residenze principali o secondarie;
– collaboratori familiari;
– cavalli da corsa o da equitazione;
– assicurazioni di ogni tipo;
– autoveicoli;
– campers, roulottes e motocicli;
– aeromobili e imbarcazioni.

A ognuno di tali beni sono attribuiti con provvedimento biennale del Direttore delle Entrate dei coefficienti mediante i quali si perviene al reddito corrispondente.
Per la determinazione del reddito sinteticamente attribuito al contribuente si assume il primo valore al 100%, il secondo al 60% il terzo al 50%, il quarto al 40% e gli altri al 20%; si sommano i risultati.

Se il reddito così stabilito si discosta per oltre il 25% da quello dichiarato e tale condizione si verifica per due anni consecutivi il fisco accerta il maggior reddito.

In sostanza il redditometro è fondato su due componenti, una di natura patrimoniale in quanto vengono assunti gli incrementi di beni e una seconda di natura gestionale in quanto assumono rilevanza le spese potenzialmente necessarie per il mantenimento dei beni rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico.

La valutazione deve essere eseguita tenendo conto di tutti i componenti della famiglia per cui è possibile intestare un immobile al figlio considerando anche il reddito del padre.

I redditi dei terreni
La circolare della Agenzia delle Entrate n. 49/E del 9 agosto 2007 ricorda che l’Agenzia delle Entrate deve valutare attentamente la posizione delle persone fisiche che hanno dichiarato di svolgere attività agricole.

In particolare si deve considerare se il soggetto ha dichiarato redditi agrari
, tassati non in base al reddito effettivo, ma con riferimento alle rendite catastali. In questo caso l’Agenzia raccomanda di verificare il volume d’affari Iva che può rappresentare un termine di valutazione del potenziale reddito effettivo. Ovviamente il volume d’affari Iva deve essere rettificato con i proventi non soggetti all’imposta (contributi Pac) e diminuito dei costi non Iva quali le spese del personale, i contributi consortili, le assicurazioni, gli affitti ecc.

In sostanza se per un agricoltore in base ai metri quadrati della propria casa e alle autovetture possedute, il reddito sinteticamente attribuibile è pari a 40mila euro non si deve guardare quello dichiarato nel modello Unico, ma occorre verificare in base al volume d’affari Iva rettificato quale sia il reddito effettivamente attribuibile. Qualora il reddito sintetico risulti superiore di almeno un quarto di quello determinato in base al volume d’affari, l’Agenzia potrà avviare la fase dell’accertamento.

Le modifiche
L’articolo 22 del Dl n. 78/2010 ha introdotto alcune modifiche normative all’articolo 38 del Dpr n. 600/73 fra le quali segnaliamo:
– È ridotta da un quarto a un quinto la percentuale di scostamento dal reddito effettivo a quello presunto, mentre con la normativa precedente lo scostamento era del 25%; sembra anche che sia sufficiente lo scostamento in un solo anno anziché per due successivi come è previsto ora, affinché l’ufficio proceda all’accertamento;
– verranno inserite nuove tipologie di spese personali rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico;
– viene codificata la procedura del contradditorio nel senso che l’Agenzia deve invitare il contribuente a fornire informazioni anche a sua giustificazione.


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