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03 giugno 2009

Cooperative

Stretta sui controlli per accertare la mutualità

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TAG:
normativa, politica agricola




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Nel Ddl sullo sviluppo approvato al Senato e all’esame finale della Camera, sono inserite norme per rendere più stringenti i controlli sulle cooperative in materia di mutualità e conferire maggiore operatività all’Albo nazionale tenuto presso il ministero dello Sviluppo economico istituito con la riforma del diritto societario prevedendo anche pesanti sanzioni per gli inadempimenti. Vengono per la prima volta previste sanzioni pecuniarie, da un minimo di euro 10mila a un massimo di 50mila euro, per tutte le omissioni o gli inadempimenti. In materia di albo viene prevista l’automaticità della iscrizione all'atto della loro iscrizione nel Registro delle imprese. La presentazione delle comunicazione unica per la nascita dell'impresa determina infatti l’automatica iscrizione nell’albo.

L’operatività dell’albo è assicurata attraverso le comunicazioni informatiche in materia di iscrizione, cancellazione e trasformazione in altro tipo societario che il Registro delle imprese è tenuto a trasmettere immediatamente all’albo ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Viene prevista anche una sanatoria per la mancata iscrizione nell’albo delle coop esistenti iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del Dl 31 gennaio 2007, n. 7 (3 aprile 2007) le quali, entro il 30 giugno 2009, dovranno chiedere al Registro delle imprese di provvedere alla iscrizione nell’albo. Decorso tale termine la coop non iscritta nell’albo decadrà da tutti i benefici e conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile.

È prevista l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 2515 codice civile che prevede l’obbligatorietà della indicazione negli atti e nella corrispondenza del numero di iscrizione nell’albo delle società cooperative.

Sono, inoltre, previste norme di mero coordinamento o di semplici aggiustamenti come quelle che, in luogo del deposito del bilancio, prevedono che all’albo vengano annualmente comunicati i dati di bilancio necessari per valutare il rispetto della condizione di mutualità che, di fatto, è quanto già avviene con il modello C17 utilizzato contestualmente al deposito del bilancio. Le sanzioni riguardano anche l’incompleta compilazione del modello C17 dal momento che la sua allegazione alla pratica informatica di deposito del bilancio nel Registro delle imprese è condizione per la validazione della trasmissione.

In materia di adempimenti conseguenti la perdita della condizione di mutualità prevalente si prevede che il bilancio straordinario previsto dall’articolo 2545-octies codice civile deve essere redatto solo nel caso in cui la perdita della mutualità prevalente sia conseguente alla modificazione delle previsioni statutarie di cui al’articolo 2514 (requisiti mutualistici) ovvero la coop abbia emesso strumenti finanziari mentre non sarà più necessario se la perdita della mutualità deriva dal mancato raggiungimento dei parametri di cui all’articolo 2512.

Si tratta del bilancio «straordinario» richiesto per la determinazione del valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili ai fini della sua eventuale successiva devoluzione ai fondi mutualistici.

Sempre in materia di variazione della condizione di mutualità prevalente si prevede l’obbligo della comunicazione informatica all’albo degli eventi a seguito della quale l’albo provvede alla variazione della sezione di iscrizione. Le comunicazioni della coop sono definitive essendo previsto che l’albo provvede alle variazioni di sezione senza ulteriori oneri istruttori. Il provvedimento interviene anche in materia di vigilanza prevedendo la cancellazione dall’albo per le coop che si sottraggono alla revisione annuale o biennale obbligatoria. Alla cancellazione dall’albo conseguono la perdita delle agevolazioni fiscali e l’obbligo della devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici prevedendo che, ove la cooperativa non provveda al versamento entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione, si dà corso a una gestione commissariale ai soli fini della devoluzione. È previsto infine che l’accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici è competenza esclusiva del ministero dello Sviluppo economico.



Gianni Allegretti
Redazione Agrisole




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