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22 febbraio 2010

Articolo 68, l’avvicendamento passa da triennale a biennale

Riforma Pac. Eliminato l’obbligo di utilizzare le sementi certificate di frumento duro

Articolo 68, l’avvicendamento passa da triennale a biennale

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normativa, PAC, politica agricola




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La misura dell’avvicendamento, prevista nell’applicazione nazionale dell’Articolo 68, è stata modificata, attraverso una revisione del testo del Decreto ministeriale del 29 luglio 2009.

I cambiamenti sono rilevanti:
- l’avvicendamento passa da triennale a biennale;
- le colture ammesse nell’avvicendamento cambiano notevolmente;
- non c’è l’obbligo di utilizzo della semente certificata di grano duro.

Questa modifica ha un notevole impatto sia per gli agricoltori che per i sementieri.

Gli agricoltori hanno già seminato in base alle norme fissate nel Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ed oggi si vedono cambiare notevolmente i termini della misura, con il rischio che molti di essi non potranno rientrare nel pagamento supplementare.

Ancor più grave sarà l’impatto per il settore sementiero, che subirà un forte ridimensionamento, a seguito della scomparsa dell’obbligo di utilizzo della semente certificata di grano duro.

Esaminiamo i fatti che hanno generato questa situazione e i contenuti della nuova misura dell’avvicendamento.

LA “BOCCIATURA”

Entro il 1° agosto 2009, come previsto dal Reg. Ce 73/2009, il Mipaaf aveva comunicato alla Commissione europea le scelte nazionali sull’Articolo 68.

Gli aiuti dell’Articolo 68, approvati dall’Italia con Decreto ministeriale del 29 luglio 2009, dovevano essere posti al vaglio della Commissione europea, solamente per quanto riguarda la misura dell’avvicendamento, poiché trattasi di una misura agroambientale.

I problemi con la Commissione europea riguardano solo la misura dell’avvicendamento triennale, mentre per le altre misure non ci sono modifiche rispetto al testo del Decreto ministeriale del 29 luglio 2009.

Infatti la misura dell’avvicendamento triennale rientra nell’Articolo 68, paragrafo 1, lettera a, punto v, denominato “specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi”, che prevede l’approvazione preventiva della Commissione.

La Commissione europea aveva mosso alcuni rilievi e osservazioni sull’articolazione della misura incentrata su un incentivo alla rotazione triennale.

I servizi comunitari avevano sollevato alcuni dubbi, in merito alla compatibilità della misura dell’avvicendamento triennale con le misure agroambientali della politica di sviluppo rurale
; inoltre bisognava dimostrare che il pagamento supplementare serviva esclusivamente a coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita. Da questo punto di vista, l’avvicendamento triennale è stato considerato troppo “morbido” per giustificare benefici agroambientali aggiuntivi.

A seguito delle osservazioni della Commissione europea, il Mipaaf ha dovuto apportare alcune correzioni alla misura dell’avvicendamento, attraverso una modifica del Decreto ministeriale.

articolo68 
(clicca per ingrandire)

DA TRE A DUE ANNI

Il Comitato tecnico permanente, nella seduta del 9 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole al nuovo schema di Decreto ministeriale, che modifica l’art. 10 del D.M. 29 luglio 2009.

Le modifiche riguardano tre aspetti (tab. 1):
1) l’avvicendamento passa a biennale, anziché triennale;
2) l’avvicendamento dovrà avvenire attraverso la coltivazione nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici;
3) l’obbligo di utilizzo della semente certificata di grano duro è stato soppresso.

Il D. ministeriale fissa precisamente l’elenco delle colture:
- cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro.
- colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ad erbai, con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

STANZIAMENTI E IMPORTI
Le risorse stanziate per la misura rimangono invariate (99 milioni di euro); pertanto è stata bocciata l’ipotesi di una riduzione del plafond – prevista dalla Finanziaria 2010 – a favore della misura delle assicurazioni.

Rimane confermato il fatto che la misura dell’avvicendamento è riservata agli agricoltori delle Regioni del Centro e Sud Italia.

L’importo massimo del contributo è fissato a 100 euro/ha, all’interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiarie. Il pagamento effettivamente erogato dipenderà delle richieste degli agricoltori; tenuto conto dei criteri di ammissibilità più rigidi e delle superfici potenzialmente beneficiarie, l’importo effettivo potrebbe aggirarsi intorno agli 80-90 euro/ettaro.

GLI EFFETTI DEL BIENNALE
Le modifiche all’avvicendamento sono destinate a suscitare molte ripercussioni.

Condizione per ricevere il sostegno è che la rotazione biennale preveda la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali autunno-vernini e almeno per un anno di colture miglioratrici, inclusa la possibilità di utilizzo del maggese vestito (maggese con una copertura vegetale).

L’obiettivo di questa misura è quello di interrompere la monosuccessione di cereali (soprattutto di grano duro) e di favorire la rotazione con colture miglioratrici. Il passaggio dall’avvicendamento triennale a biennale porta una serie di effetti negativi e positivi.

Il primo elemento negativo deriva dal fatto che la misura è stata modificata quando gli agricoltori hanno già programmato l’ordinamento colturale e/o hanno già seminato sulla base delle norme del Decreto ministeriale del 29 luglio 2009.
Ciò significa che molti agricoltori non potranno modificare l’ordinamento e non potranno accedere all’aiuto supplementare.

Inoltre l’avvicendamento biennale è più rigido di quello triennale: non si potrà fare il ristoppio, non è previsto un anno “libero”, come nell’avvicendamento triennale.

Infine, l’elenco delle colture non prevede il mais e il sorgo; di conseguenza tutti gli avvicendamenti con queste colture sono penalizzati.

L’unico elemento positivo è l’ampliamento delle colture miglioratrici che include tutte le leguminose da granella (cicerchia, lenticchia, cece, veccia), le foraggere, gli erbai e alcune colture da rinnovo.

Il Mipaaf, in un comunicato stampa, sottolinea che “la rotazione biennale rappresenta la più virtuosa ed efficace pratica che si può adottare per una gestione che rispetti e tuteli l’ambiente”. Un’affermazione alquanto discutibile. La rotazione biennale è troppo rigida rispetto alle consolidate tradizioni agronomiche del Centro-Sud.

La nuova misura porterà a una forte riduzione della coltivazione del grano duro al Centro-Sud, aggravando la dipendenza dall’estero.

SOPPRESSO L’OBBLIGO DI SEMENTE CERTIFICATA
Il D. m. 29 luglio 2009 prevedeva l’obbligo di utilizzo della seme certificato caso in cui nell’avvicendamento rientrava la coltivazione del grano duro.

Nella modifica del Decreto ministeriale viene soppresso l’obbligo della semente certificata di grano duro.

Questa esclusione ha un impatto considerevole: gli agricoltori non hanno più incentivi ad utilizzare la semente certificata, con il rischio di compromettere la vitalità delle imprese sementiere e di pregiudicare il lavoro pluriennale della ricerca genetica in questo campo.

Occorre ricordare che il comparto sementiero del grano duro in Italia annovera imprese competitive sia nel campo della ricerca che nella moltiplicazione, accompagnata anche da una buona capacità di esportazione.

L’impatto della modifica dell’Art. 68 sul settore sementiero sarà, quindi, rilevantissimo, con rischi di ridimensionamento del comparto di oltre il 40%.

Si potrebbe obiettare che le modifiche dell’art. 68 sono state richieste da Bruxelles; ma è stata una scelta politica italiana quella di inserire la barbabietola nelle misure della qualità, sacrificando il grano duro nelle misure ambientali.



Angelo Frascarelli - Terra e Vita




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