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03 novembre 2009

Articolo 68 e avvicendamento, tutto quello che bisogna sapere

PAC. Per definire gli ordinamenti colturali gli agricoltori hanno bisogno di certezze

Articolo 68 e avvicendamento, tutto quello che bisogna sapere

TAG:
cereali, filiere agricole, normativa, PAC




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La misura dell’avvicendamento, inserita nell’ambito delle disposizioni di applicazione nazionale dell’articolo 68, ha suscitato un grande interesse, ma anche una serie di difficoltà applicative.
Il tema è molto sentito in questo periodo per tre ordini di motivi.
In primo luogo, in queste settimane gli agricoltori devono definire il loro ordinamento colturale per la prossima campagna agraria e necessitano di certezze sull’applicazione della Pac.
In secondo luogo, l’articolo 68 è l’unico sostegno accoppiato in vigore, dopo il disaccoppiamento totale degli altri aiuti accoppiati (es. premio alla qualità del grano duro) e l’abrogazione dell’articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003.
In terzo luogo, l’attenzione degli agricoltori verso tutte le forme di sostegno pubblico è altissima in un settore oggi particolarmente in crisi come quello dei seminativi.
Analizziamo i contenuti della misura (tab. 1) e i principali quesiti che sono sorti in queste ultime settimane.

PLAFOND DA 99 MILIONI

La misura prevede un plafond di 99 milioni di euro (annui) a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture. La condizione per ricevere il sostegno è che il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose.

Il sostegno non riguarda tutta l’Italia, ma solamente le Regioni centro-meridionali (tab. 1). L’obiettivo di questa misura è quello di interrompere la monosuccessione di cereali (soprattutto di grano duro) e di favorire la rotazione con colture miglioratrici (proteiche e oleaginose).
Il vincolo dell’avvicendamento triennale si applica su un determinato appezzamento, dove nell’ambito di un triennio dovranno essere coltivati almeno un cereale e una coltura miglioratrice (proteiche ed oleaginose).
Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 fissa con precisione le categorie di colture: i cereali, le colture proteiche e le colture oleaginose (tab. 1).

L’impegno è triennale, ma l’agricoltore ha un vincolo su due anni: un anno per il cereale e un anno per la coltura miglioratrice. Pertanto, non è vietato il ristoppio: ad esempio l’agricoltore può scegliere una rotazione “grano duro - grano duro - girasole”.
È anche possibile inserire nell’avvicendamento triennale una coltura che non rientri nei cereali, proteiche ed oleaginose; ad esempio l’agricoltore può optare per una rotazione “grano duro - pomodoro - girasole”.

Alcuni esempi di rotazioni – ammissibili e non ammissibili all’articolo 68 – sono riportati nella tabella 2.

L’importo massimo del contributo è fissato a 100 euro/ ha, all’interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiarie.
Il pagamento effettivamente erogato dipenderà delle richieste degli agricoltori; tenuto conto delle superfici potenzialmente beneficiarie, l’importo effettivo potrebbe aggirarsi intorno ai 70-75 euro/ ettaro.
Nel caso in cui nell’avvicendamento triennale rientri la coltivazione del grano duro, il premio è concesso solamente se l’agricoltore rispetta l’obbligo di utilizzo della semente certificata.

La misura dell’avvicendamento rientra nell’ambito delle cosiddette misure disaccoppiate dell’articolo 68 e precisamente nel “Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi” (art. 68, lettera a, par. v).
Il suddetto sostegno è soggetto all’approvazione da parte della Commissione europea, di cui si attende il pronunciamento, ma non vi dovrebbero essere particolari problemi.



Angelo Frascarelli - Terra e Vita

PER APPROFONDIRE




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