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Articolo 68 e avvicendamento, tutto quello che bisogna sapere
PAC. Per definire gli ordinamenti colturali gli agricoltori hanno bisogno di certezze
La misura dell’avvicendamento, inserita nell’ambito delle disposizioni di applicazione nazionale dell’articolo 68, ha suscitato un grande interesse, ma anche una serie di difficoltà applicative.
Il tema è molto sentito in questo periodo per tre ordini di motivi.
In primo luogo, in queste settimane gli agricoltori devono definire il loro ordinamento colturale per la prossima campagna agraria e necessitano di certezze sull’applicazione della Pac.
In secondo luogo, l’articolo 68 è l’unico sostegno accoppiato in vigore, dopo il disaccoppiamento totale degli altri aiuti accoppiati (es. premio alla qualità del grano duro) e l’abrogazione dell’articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003.
In terzo luogo, l’attenzione degli agricoltori verso tutte le forme di sostegno pubblico è altissima in un settore oggi particolarmente in crisi come quello dei seminativi.
Analizziamo i contenuti della misura (tab. 1) e i principali quesiti che sono sorti in queste ultime settimane.
PLAFOND DA 99 MILIONI
La misura prevede un plafond di 99 milioni di euro (annui) a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture. La condizione per ricevere il sostegno è che il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose.
Il sostegno non riguarda tutta l’Italia, ma solamente le Regioni centro-meridionali (tab. 1). L’obiettivo di questa misura è quello di interrompere la monosuccessione di cereali (soprattutto di grano duro) e di favorire la rotazione con colture miglioratrici (proteiche e oleaginose).
Il vincolo dell’avvicendamento triennale si applica su un determinato appezzamento, dove nell’ambito di un triennio dovranno essere coltivati almeno un cereale e una coltura miglioratrice (proteiche ed oleaginose).
Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 fissa con precisione le categorie di colture: i cereali, le colture proteiche e le colture oleaginose (tab. 1).
L’impegno è triennale, ma l’agricoltore ha un vincolo su due anni: un anno per il cereale e un anno per la coltura miglioratrice. Pertanto, non è vietato il ristoppio: ad esempio l’agricoltore può scegliere una rotazione “grano duro - grano duro - girasole”.
È anche possibile inserire nell’avvicendamento triennale una coltura che non rientri nei cereali, proteiche ed oleaginose; ad esempio l’agricoltore può optare per una rotazione “grano duro - pomodoro - girasole”.
Alcuni esempi di rotazioni – ammissibili e non ammissibili all’articolo 68 – sono riportati nella tabella 2.
L’importo massimo del contributo è fissato a 100 euro/ ha, all’interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiarie.
Il pagamento effettivamente erogato dipenderà delle richieste degli agricoltori; tenuto conto delle superfici potenzialmente beneficiarie, l’importo effettivo potrebbe aggirarsi intorno ai 70-75 euro/ ettaro.
Nel caso in cui nell’avvicendamento triennale rientri la coltivazione del grano duro, il premio è concesso solamente se l’agricoltore rispetta l’obbligo di utilizzo della semente certificata.
La misura dell’avvicendamento rientra nell’ambito delle cosiddette misure disaccoppiate dell’articolo 68 e precisamente nel “Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi” (art. 68, lettera a, par. v).
Il suddetto sostegno è soggetto all’approvazione da parte della Commissione europea, di cui si attende il pronunciamento, ma non vi dovrebbero essere particolari problemi.
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